Guida pratica Whistleblowing per PA, Enti locali e privati

Guida pratica Whistleblowing per PA, Enti locali e privati

Il whistleblowing è la pratica di segnalare condotte illecite o non etiche all'interno dell'ambiente di lavoro. 

La segnalazione può avvenire:

  • a rapporto di lavoro non iniziato se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante:
  • in fase di selezione;
  • durante il periodo di prova;
  • dopo la risoluzione del rapporto, a patto che le informazioni sulle violazioni risultino acquisite nel corso del rapporto.

Oggetto delle segnalazioni possono essere omissioni, atti e comportamenti che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’organizzazione privata, ossia:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite o violazione dei modelli organizzativi e gestionali ( d.lgs. n. 231/2001)
  • illeciti nei settori di appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari,prevenzione del riciclaggio,  finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti, salute e benessere degli animali, salute pubblica,     protezione dei consumatori,tutela della privacy e delle reti e sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono interessi finanziari dell’UE, il mercato interno, l’oggetto o la finalità delle disposizioni UE nei settori suddetti.

NORMATIVA

Il D.Lgs. n. 24/2023 - per uniformarsi ai principi comunitari espressi nella direttiva UE 2019/1937 - ha introdotto una serie di norme comuni volte a garantire un adeguato livello di protezione ai whistleblowers pubblici e privati.

La normativa è in vigore dal 15 luglio per PA, compresi:

  • i soggetti di proprietà o sotto il loro controllo;
  •  i Comuni con più di 10.000 abitanti.

Comprende:

  • obblighi e misure di protezione;
  • creazione e regolamentazione di procedure specifiche per le segnalazioni attraverso canali interni ed esterni;
  • la possibilità di una divulgazione pubblica. 

Garantisce:

  • riservatezza;
  • procedure specifiche per affrontare le possibili ritorsioni.

SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA SEGNALAZIONE

  • Operanti nel settore pubblico (amministrazioni pubbliche, autorità amministrative indipendenti, enti pubblici economici, organismi di diritto pubblico,dipendenti, comprese le forze di polizia e il personale militare);;
  • Lavoratori dipendenti in aziende del settore privato;
  • Lavoratori  autonomi e/o titolari di un rapporto di collaborazione;
  • Lavoratori  o collaboratori presso fornitori privati di beni o servizi o prestatori d’opera  in favore di terzi;
  • Liberi professionisti e consulenti presso soggetti del settore pubblico o privato;
  • Volontari e i tirocinanti, retribuiti e non, presso soggetti del settore pubblico o privato;
  • Azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
  • Facilitatori, che assistono il segnalante nel processo (es. colleghi, parenti).

Nel settore pubblico, l’obbligo di istituire canali di segnalazione interna riguarda :

  • amministrazioni pubbliche (art. 1, comma 2, d.l.165/2001);
  • autorità amministrative indipendenti responsabili di garanzia, vigilanza o regolamentazione;
  • enti pubblici economici e organismi di diritto pubblico (art. 3, comma 1, lettera d, d.l. 50/2016);
  • concessionari di servizi pubblici, società a controllo pubblico e società in house, inclusi quelli quotati in borsa (art.2, comma 1, lettere m) e o) del d.l.75/2016).

SEGNALAZIONI INTERNE ED ESTERNE

Le segnalazioni interne possono essere comunicate:

  • per iscritto, online o in formato cartaceo in busta chiusa;
  • attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale;
  • con incontro diretto su richiesta del segnalante. 

Chi riceve  le segnalazioni deve:

  • rilasciare al whistleblower avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni;
  • richiedere eventuali integrazioni;
  • dare riscontro alla segnalazione entro massimo tre mesi dall’avviso di ricevimento.

TUTELE

Includono:

  •  la protezione dell'identità del segnalante con canali di segnalazione gestiti da personale dedicato, anche esterno;
  •  la non discriminazione;
  •  la tutela dalle conseguenze negative derivanti dalla segnalazione di illeciti.

ENTRO IL 17 DICEMBRE 2023

Tutti i soggetti del settore privato con una media di lavoratori subordinati tra i 50 e i 249, indipendentemente dall’adozione di un modello Organizzativo rispondente all’ex d. lgs. n. 231/2001, dovranno uniformarsi entro questa data.

ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Con la delibera 311/2023 ANAC ha adottato un documento contenente le “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”. 

Le linee guida ANAC forniscono indicazioni aggiornate circa:

  • la presentazione e gestione operativa delle segnalazioni interne ed esterne;
  • i principi cui gli enti fanno riferimento per i propri modelli organizzativi interni;
  • il conteggio dei dipendenti.

Ci si può rivolgere quando:

  • sul posto di lavoro non è previsto un canale di segnalazione interna, oppure se non è attivo o non è conforme;
  • non si ha avuto seguito ad una segnalazione interna;
  • si ritiene che la segnalazione interna possa essere inefficace, oppure oggetto di ritorsione;
  • la violazione costituisce un chiaro ed imminente pericolo per l'interesse pubblico.

SANZIONI

Da 10.000 a 50.000 euro per violazioni che riguardino:

  • l’istituzione dei canali di segnalazione;
  • l’adozione delle procedure per effettuare e gestire le segnalazioni;
  • l’adozione di procedure non conformi a quelle fissate dal d.lgs. n. 24/2023;
  • il mancato svolgimento dell’attività di verifica e dell’analisi delle segnalazioni ricevute;
  • comportamenti ritorsivi;
  • ostacoli alla segnalazione o tentativi di ostacolarla;
  • violazione dell’obbligo di riservatezza circa l’identità del segnalante.

L’ANAC è autorizzato a comminare al segnalante una sanzione da 500 a 2.500 euro nei casi in cui sia accertata anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave.


Per non incorrere nelle sanzioni previste è necessario adottare un software apposito per la gestione dell’intero processo di segnalazione, sia per il segnalante che per l’azienda.

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