Un revisore per gli Enti Locali non può accettare l’incarico se risiede in una diversa Regione al momento dell’estrazione

Un revisore per gli Enti Locali non può accettare l’incarico se risiede in una diversa Regione al momento dell’estrazione

Un revisore che vuole lavorare per un Ente locale deve essere residente nella Regione in cui andrà ad operare al momento dell’estrazione, per poter accettare l’incarico. Questo è quanto è stato chiarito il 5 gennaio 2021 dal Ministero dell’Interno-Direzione centrale della Finanza locale, in risposta al quesito in materia, posto da una Prefettura.


Il primo estratto, stando a quanto riportato dalla Prefettura, in data precedente all’estrazione ha cambiato residenza, spostandosi in una Regione diversa da quella in cui è avvenuta l’estrazione, manifestando in seguito al risultato di questa, la volontà di rientrare nella Regione di competenza, e di cambiare di nuovo residenza.

Stando al Ministero tale comportamento non risulta legittimo, poiché il revisore avrebbe dovuto comunicare in modo tempestivo il cambio di residenza, anche alla Finanza locale, come riportato dal Dm 23/2012 del Regolamento per la formazione e la gestione dell’Elenco dei Revisori degli Enti Locali. Tale comunicazione avrebbe permesso di inserire il nominativo nell’Elenco dei Revisori dei conti incaricabili della Regione in cui il revisore ha effettiva residenza.


Nel sopracitato Regolamento, si trova infatti l’articolo 7, che stabilisce modalità e termini per la richiesta d’inserimento nell’Elenco, con la specifica particolare (comma 2) che richiede al Revisore di indicare nella domanda la Regione di residenza e le Province per cui non fornisce disponibilità. Inutile dire quanto sia fondamentale, ai fini del sorteggio, l’essere iscritti in una Regione piuttosto che in un’altra.


Il Parere del Ministero chiarisce quindi l’impossibilità di accettare l’incarico di riferimento per il revisore, poiché non residente nella Regione in cui tale figura veniva ricercata. Nel caso in oggetto, la Prefettura ha tenuto conto dei Revisori iscritti nella Regione di propria competenza, in modo corretto, e si procederà nominando come Revisore dei conti dell’ente locale la prima riserva estratta, non tenendo conto del primo revisore estratto, la cui residenza non risultava conforme.

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