Ricorrere alle liste Mepa viola il divieto di sorteggio

Ricorrere alle liste Mepa viola il divieto di sorteggio

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Servirsi delle liste Mepa per la selezione degli operatori economici da invitare a procedure negoziate potrebbe violare il divieto di sorteggio stabilito nel nuovo codice appalti (dlgs 36/2023), secondo quanto espresso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (parere n. 2143 del 17 luglio 2023).

L'articolo 50, comma 2 del codice appalti vieta l'uso del sorteggio o di altri metodi di estrazione casuale dei nominativi per la selezione degli operatori nelle procedure negoziate

L'eccezione a questa regola è ammessa solo in situazioni particolari e motivate, in cui non è possibile utilizzare alcun altro metodo di selezione.

Il caso specifico riguarda le entità appaltanti che fanno uso della Richiesta di Offerta (RdO), un'applicazione che consente loro di selezionare gli operatori economici necessari e inserirli in una lista specifica all'interno delle Liste Mepa, creata su misura per soddisfare una particolare esigenza. L'entità appaltante sottolinea che il metodo di estrazione non può essere considerato casuale, poiché una selezione preliminare viene effettuata in base alle caratteristiche richieste per l'esecuzione del servizio.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti però respinge questa interpretazione, ritenendo che il metodo di estrazione menzionato nel quesito rappresenti effettivamente un sorteggio casuale. Il parere ministeriale si basa sull'Allegato II.1 del nuovo codice appalti, che prescrive che la scelta degli operatori da invitare alle procedure negoziate debba essere basata su criteri oggettivi e conformi agli scopi dell'affidamento, rispettando i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

Inoltre, il codice prevede che le entità appaltanti debbano stabilire criteri oggettivi per la selezione dei soggetti da invitare, indipendentemente da dove attingano, come dalle Liste Mepa. 

L'uso del sorteggio è permesso solo in circostanze eccezionali e debitamente motivate. La conformità al nuovo codice appalti richiede la definizione di criteri chiari e trasparenti, indipendentemente dalla fonte degli operatori economici selezionati.

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