Ridefinizione del limite per il trattamento accessorio del

Ridefinizione del limite per il trattamento accessorio del "fondo risorse decentrate"

Un sindaco si è rivolto alla Corte dei Conti Emilia Romagna in merito ad un parere riguardante il possibile recupero di risorse del "Fondo risorse decentrate per il trattamento accessorio" a favore dei dipendenti. La questione riguardava un’attività di ricognizione, le cui risorse sono furono erroneamente sottostimate nell’arco di un ventennio. Essendo presente la copertura finanziaria, il sindaco ha richiesto che fosse quantificato il periodo di prescrizione del diritto al reintegro in capo ai dipendenti dell’Ente. Nel caso sia dichiarata l'inammissibilità della sopracitata operazione di recupero, si è aggiunta la richiesta della possibilità di procedere alla corretta quantificazione del “Fondo risorse decentrate” per l’anno 2020, con conseguente rimodulazione del limite previsto dall’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017.

Il quesito principale è stato dichiarato inammissibile dalla Sezione dell'Emilia Romagna, che ha chiarito come sia impossibile (da un profilo puramente contabile) recuperare le risorse relative ad anni già trascorsi, che l'Ente non si sia premunito di vincolare, stanziandoli nei bilanci (poi chiusi) p inserendoli nel fondo.

Riguardo la questione subordinata, la risposta della Sezione ha chiarito all'Ente la possibilità di calcolare nell’esercizio in corso la spesa da destinare al trattamento accessorio in modo corretto, comparandola all'importo corrispondente erogabile nel 2016 e apportando le necessarie correzioni riguardo le risorse stabili, sussistendone a quel tempo la copertura finanziaria e la capacità di bilanci. In accordo ai sensi del comma 2, dell'articolo 33, DL 34/2019, tale importo dovrà in seguito essere adeguato "in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del ‘Fondo per la contrattazione integrativa’ nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di Posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018".

In merito alla possibilità di individuare un nuovo limite quale tetto massimo (come da comma 2, articolo 23, Dlgs 75/2017), in caso su riscontri un errore di calcolo nella determinazione delle risorse stabili del Fondo, che porti ad una sottostima, la Sezione ha sottolineato come il Legislatore abbia deciso di "cristallizzare" il tetto di spesa in parola all’importo determinato nel 2016, ai fini del contenimento della medesima. Si tratta tuttavia di una decisione presa sul presupposto implicito che tale determinazione sia stata effettuata dagli Enti correttamente, rispettando i limiti finanziari imposti delle varie norme. Pare quindi coerente con la disposizione richiamata, la possibilità per l'Ente di procedere ad individuare un nuovo, regolare limite, in caso ciò non sia avvenuto con riguardo alle risorse stabili. Questo proprio per evitare che la "cristallizzazione" porti ad un importo non corretto.


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