Le Fondazioni rientrano nel gruppo Amministrazione pubblica

Le Fondazioni rientrano nel gruppo Amministrazione pubblica

La corte dei Conti della Lombardia ha stabilito che le Fondazioni rientrano nel gruppo Amministrazione pubblica, come riportano nella delibera n.157, 3 dicembre 2020. Inoltre, ai fini dell’inserimento nel bilancio consolidato, occorre valutare il principio dell’irrilevanza allo scopo di definire l’elenco degli enti che andranno inseriti nel bilancio consolidato.

I principi contabili enunciati devono essere applicati al caso dall'Ente; tale compito rientra nelle sue responsabilità. La Corte ha portato all'attenzione come l'obbligo di predisporre il bilancio consolidato sia a carico degli Enti Locali (come da art. 233-bis, Dlgs267/2000) con più di 5000 abitanti, mentre per quelli con una popolazione inferiore si lascia tale azione facoltativa.

Il bilancio consolidato serve a rappresentare “in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale ed il risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, gli enti strumentali e le società controllate e partecipate”. Giunto il consolidamento si può considerare raggiunto lo scopo di “sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli entiche perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo”.

Nell'articolo 11-bis, comma 3, Dlgs 118/2011 si chiarisce che per identificare quasi sono i soggetti che devono essere inclusi nel bilancio consolidato si va a considerare" qualsiasi ente strumentale, azienda, Società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo". A conferma di ciò, anche nell'articolo 4/4, paragrafo 2, Dlgs 118/2011, si trova il passaggio viene chiarito che "ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'Amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società". Così come, ai fini di tale suddivisione, nel Dm dell'11 agosto 2017, sono compresi in questa categoria" le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni".

Il grado di controllo esercitato dall'ente locale su un particolare ente strumentale funge da discriminante per distinguere tra "ente strumentale partecipato" ed" ente strumentale controllato" (come da articolo 11-ter, Dlgs 118/2011).

Stando a quanto riportato sopra e sottolineato dalla Corte lombarda, le Fondazioni devono essere incluse nel gruppo di Amministrazione pubblica.

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