L’Agenzia delle Entrate chiarisce: per l’ente pubblico l’esenzione IVA si applica solo alla formazione certificata
Il 17 giugno 2025 l’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 157, è intervenuta su un tema molto attuale per gli enti pubblici: l’#inquadramento #fiscale dei corrispettivi pagati per i servizi di #supervisione rivolti al #personale dei servizi sociali. Una questione che può sembrare tecnica, ma che tocca da vicino il modo in cui vengono organizzati e finanziati molti progetti oggi sostenuti anche dal PNRR, in particolare nell’ambito della Missione 5 – Inclusione e coesione. Il caso sottoposto all’Agenzia riguardava una Provincia che, nell’ambito del potenziamento dei servizi sociali territoriali, aveva affidato tramite gara pubblica un servizio di supervisione professionale a un soggetto esterno, per supportare psicologicamente e metodologicamente gli assistenti sociali impegnati in prima linea. Si trattava di percorsi individuali e di gruppo, con un focus specifico sul benessere lavorativo, sulla prevenzione del burn-out e sul rafforzamento delle competenze relazionali e decisionali. L’ente si è chiesto se, in base alla normativa vigente, questi servizi potessero essere esclusi dall’applicazione dell’IVA secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 10, della legge n. 537 del 1993, che riconosce l’esenzione per le prestazioni didattiche e formative erogate da determinati soggetti. La risposta dell’Agenzia è stata chiara: l’esenzione #IVA si può applicare, sì, ma solo a condizione che il servizio sia inquadrato formalmente come attività di formazione professionale, riconosciuta e accreditata, e che rilasci crediti formativi ai partecipanti. In assenza di questi elementi – quindi se la supervisione viene erogata solo come supporto professionale senza accreditamento né crediti – non si può parlare di formazione ai fini fiscali e dunque il corrispettivo è da considerarsi soggetto a IVA. L’Agenzia ha anche chiarito che il fatto che l’attività sia utile, che rafforzi le competenze, o che sia prevista dalle Linee guida LEPS per i servizi #sociali, non basta a far scattare il beneficio fiscale: quello che conta, per godere dell’esenzione, è che l’attività rispetti tutti i criteri previsti dalla normativa in materia di formazione. Tuttavia, la Risposta lascia aperta una possibilità concreta: se l’ente riorganizza il progetto prevedendo sin dall’inizio l’accreditamento come corso di formazione, e se il soggetto erogatore ha i requisiti richiesti e rilascia crediti riconosciuti, allora l’attività può rientrare tra quelle esenti da IVA. In questo senso, la presa di posizione dell’Agenzia rappresenta una sorta di invito agli enti pubblici a progettare con maggiore attenzione anche gli aspetti fiscali dei servizi affidati, in particolare quando si tratta di attività ibride come la supervisione, che possono ricadere al confine tra il sostegno professionale e la formazione vera e propria. Si tratta quindi di un chiarimento importante non solo per le ragioni fiscali, ma anche per la programmazione futura: chi lavora nei servizi pubblici dovrà probabilmente abituarsi a pensare i percorsi di crescita e aggiornamento del personale in modo più strutturato e certificabile, per ottenere anche benefici economici e semplificazioni sul piano della rendicontazione. È un’occasione per qualificare ancora di più l’offerta #formativa e per valorizzare, anche fiscalmente, il lavoro di chi ogni giorno è impegnato nella tutela delle fragilità sociali. Non un freno, dunque, ma un’indicazione precisa: se la supervisione diventa formazione vera e propria, può essere esente da IVA. Ma serve metodo, serve progettualità, e serve attenzione alle regole che disciplinano il confine tra ciò che è semplicemente utile e ciò che è formalmente formativo.