L'autosmaltimento dei rifiuti non permette l'esenzione dalla Tarsu

L'autosmaltimento dei rifiuti non permette l'esenzione dalla Tarsu

La Corte di Cassazione ha stabilito (con l'ordinanza numero368, del 10 gennaio 2022) che in materia di esenzione dalla Tarsu, come da articolo 62, comma 3,del DLgs 50/1993, essa viene presa come deroga alla regola generale che imponea tutti gli occupanti o proprietari di immobile in territorio comunale di doverpagare il tributo, in particolare riferendosi alle aree dove rifiuti speciali nocivi o tossicivengono prodotti. In merito a questi, si prevede che lo "smaltimento deiquali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base allenorme vigenti". La derogaintegra quindi anche il contenuto di un'eccezione, ovvero quella ove si prevedeche: "spetterà al contribuente allegare e provare".

I Giudici di legittimità, in merito all'articolo 62, comma1, DLgs 507/1993, che discute proprio la presunzionedi produzione di rifiuti urbani, analizzando la problematica hanno spiegatocome, il solo autosmaltimento dei rifiuti non può essere causa dell'esonero dalpagare il sopracitato tributo, nemmeno in caso di considerare in oggetto unaparticolare tipologia di rifiuti, che siano speciali o semplicemente urbani, nétantomeno dall'ente locale a cui spetterebbe il potere di assimilazione. Aifini della tassazione risulta altrettanto rilevante come, per il resto "non rileva il collegamento funzionale conl’Area produttiva, destinata alla lavorazione industriale, delle aree destinateall’immagazzinamento dei prodotti finiti, come di tutte le altre aree di unostabilimento industriale, tra cui quelle adibite a Parcheggio, a Mensa e adUffici, non essendo stato previsto tale collegamento funzionale fra aree comecausa di esclusione dalla tassazione".

La determinazione del comprendere dei locali come idonei a produrre rifiuti speciali,anche in caso tali aree siano destinate ad utilizzo non dedicato propriamenteall'attività produttiva, seppur utilizzati come depositi, uffici, mostre esimili è di competenza del Giudice di merito, come ha fatto sapere la Corte diCassazione.

Stando a quanto riferito dai Giudici di legittimità, riguardoalla discussione in merito alla superficie "ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione siformano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi" (articolo 62,comma 3, DLgs 507/1933), si deve intendere l'esclusione dalla tassa relativasoltanto alla "parte della superficie in cui, per struttura edestinazione, si formano solo rifiuti speciali”.

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