Province e Città metropolitane con il nuovo regime assunzionale

Province e Città metropolitane con il nuovo regime assunzionale

A completamento della riformadelle regole assunzionali relative a Province e Città metropolitane, è statoemesso il decreto interministeriale 11 gennaio 2022 attuativo dell'articolo 33,comma 1-bis, del DL 34/2019, sulla Gazzetta Ufficiale 49/2022.

Dal 1° gennaio 2022, Province e Città metropolitaneseguiranno lo stesso meccanismo di calcolo di Regioni e Comuni, grazie allanuova disciplina di definizione della capacità assunzionale. Tale calcolo vienebasato sul rapporto percentuale tra spesa di personale ed entrate correnti,allo scopo di stabilire lo spazio finanziario destinabile (in via potenziale)alle assunzioni a tempo indeterminato, in presenza di un rapporto più basso diquello di riferimento. In questo modo si dirà addio al turnover, il quale permetteva le assunzioni unicamente basandosisui cessati dei precedenti anni.

Anche la definizione di spesa di personale in relazione atale rapporto, riferita all’ultimo rendiconto, lorda di oneri riflessi e alnetto dell’Irap, onnicomprensiva, e le entrate corrente, calcolabili tramite lamedia dei tre ultimi rendiconti, al netto del “Fondo crediti di dubbia esigibilità” dell’ultimo bilancioprevisionale si pongono in maniera identica rispetto ai Comuni.

Tale risultato del rapportoserve proprio a stabilire la sostenibilità finanziaria della spesa di personaledell’Ente, relazionandosi a una soglia di riferimento, che varia in base allafascia demografica. Province e Città metropolitane (al pari delle Regioni) sirelazionano ad un unico parametro soglia (posizionandosi al di sopra o al disotto di esso), individuabile nell'elenco che riportiamo di seguito.
Per le Province con meno di 250.000abitanti la soglia è pari a 20,8%; per quelle da 250.000 a 349.999 abitanti è19,1%; da 350.000 a 449.999 abitanti è 19,1%; da 450.000 a 699.999 abitanti è 19,7%;con 700.000 o più abitanti è il 13,9%. Per le Città metropolitane con meno di 750.000 abitanti la soglia è 25,3%;per quelle da 750.000 a 1.499.999 abitanti è 14,2%; per quelle con 1.500.000abitanti o più è di 16,29%.

Se il rapporto percentuale fissato dal Decreto è minore perun Ente, quest'ultimo avrà la possibilità di aumentare la spesa di personaleregistrata nell’ultimo rendiconto approvato, fino a raggiungere la percentualesoglia, dedicando tale aumento unicamente alle assunzioni a tempoindeterminato. Resta fisso il rispettopluriennale degli equilibri di bilancio, come stabiliti dall'organo direvisione. L'approvazione dei rendiconti successivi, anche delle futureannualità, imporrà di aggiornare tale calcolo, e questo è un punto daconsiderare sempre nelle previsioni di nuove assunzioni.

La nuova disciplina porta anche le Province e le Cittàmetropolitane ad uscire dalla categoria delle amministrazioni soggette avincoli assunzionali. Di conseguenza, il riferimento al parametro di sostenibilitàfinanziaria porta a decadere la differenza tra modalità di reclutamento perconcorso o tramite mobilità volontaria. Diverso il discorso per gli Entisoggetti a limiti (quasi, ad esempio, le Unioni di Comuni) che dovrannoassumere tramite quote di turnover, in caso di necessità di rinnovamento oallargamento del personale.
Inoltre, tra le novità troviamo anche la possibilità di dare applicazione ancheall’ultima parte dell’articolo 33 comma 1-bis, in materia di adeguamentodel limite al trattamento accessorio del 2016 previsto dall’art. 23, comma 2del Dlgs. n. 75/2017, in caso di aumento effettivo del personale rispetto al 31dicembre 2018.

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