Problemi per il ripiano del Fondo anticipazioni di liquidità

Problemi per il ripiano del Fondo anticipazioni di liquidità

Dopo che la Corte Costituzionale ha confermato l'abrogazione degli articoli di legge che ponevano al riparo i Comuni a rischio dissesto, il presidente dell'ANCI, Antonio Decaro, ha avvisato della necessità di trovare "il più rapidamente possibile una soluzione".

Con il presidente Decaro, anche il presidente dell’Unione delle Province (UPI), Michele de Pascale, ha contribuito alla stesura di una lettera indirizzata al ministro dell'Economia, per sottolineare tale necessità. Decaro afferma che "Siamo fiduciosi che l’impegno annunciato dagli esponenti delle diverse forze politiche e l’impegno dello stesso Governo non lasceranno tanti Comuni soli davanti a questo pericolo. Siamo altrettanto certi che si possa e si debba contemperare l’esigenza di ripianare il debito dei Comuni in difficoltà con quella, altrettanto ineludibile, di mantenere gli enti in equilibrio finanziario”.

Devastante la sentenza n 80/2021 della Corte Costituzionale con cui sono state dichiarate illegittime le regole le regole sul ripiano lungo dei deficit extra prodotti dalla gestione del fondo sulle vecchie anticipazioni sblocca-debiti, proprio quando il Governo stava gestendo il quadro finanziario delle misure per i Comuni per preparare il prossimo Decreto Sostegni. Ciò che viene reputato illegittimo è il "dispositivo di ripiano del Fondo anticipazioni di liquidità (FAL recato dal dl 162/2019 (art. 39-ter, co. 2 e 3)", come è stato approfondito dalla nota presentata su questo argomento dall'INFEL.

All'interno dell'articolato meccanismo di avvio della nuova contabilità armonizzata degli enti territoriali, venne introdotto un elemento innovativo grazie al comma 6, articolo 2, del D.L. 78/2015. Semplificando, grazie a questo, le risorse acquisite a titolo di anticipazioni di liquidità finalizzate allo smaltimento dei debiti commerciali non pagati (d.l. 35/2013 e successivi rifinanziamenti), inserite nella parte attiva del bilancio, potevano essere utilizzate per ridurre il peso del Fondo crediti di dubbia esigibilità, ovvero l’obbligo di accantonamento della quota di entrate accertate risultanti non incassate nel normale ambito del ciclo di riscossione, stando agli andamenti storici delle riscossioni di ogni ente.

Già in precedenza, con la sentenza 4/2020, la Corte Costituzionale aveva censurato questo finanziamento indiretto di spese correnti. Questa ha portato il legislatore a sancire un'apposita norma attuativa (d.l. 162/2019, art. 39-ter), che la sentenza odierna 80/2021 ha a sua volta censurato.

L'urgenza dell'ANCI in seguito alla decisione della Corte Costituzionale è rivolta ad ottenere un intervento in grado di aiutare i molteplici enti coinvolti con la permetta la chiusura dei bilanci di previsione.


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